(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Disposizioni in materia istituzionale

    1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia
di  procedimento  amministrativo  e di diritto d'accesso ai documenti
amministrativi) e' apportata la seguente modifica:
      a) al  comma  4  dell'Art.  34,  dopo le parole: «Il Bollettino
ufficiale  della  Regione e' un quotidiano e viene distribuito», sono
soppresse, le seguenti: «a pagamento».
    2. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per
il   patrocinio   della  Regione  a  favore  di  enti,  associazioni,
iniziative   di   interesse   regionale   e   per   l'adesione  e  la
partecipazione  della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati)
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla  lettera a)  del  comma 1  dell'Art. 1, dopo le parole:
«della Regione Lombardia sono aggiunte le seguenti: «e di altri premi
della Regione Lombardia»;
      b) al comma 2 dell'Art. 6 le parole: «con proprio decreto» sono
soppresse;
      c) al  comma 1  dell'Art.  7  le  parole:  «che  li concede con
proprio  decreto»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e sono concessi
dallo stesso».
    3.  Alla  legge  regionale  14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione  e  successive  modificazioni".  Istituzione del fondo
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» e' apportata
la seguente modifica:
      a) dopo il comma 1 dell'Art. 12 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  L'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  per  i
soggetti  privati  alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria
ovvero  altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche
peri contributi FRISL gia' assegnati.».
    4.  Alla  legge  regionale  19 maggio  1997,  n.  14  (Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  della regione, degli enti ed aziende da
essa  dipendenti,  compresi  gli  enti  operanti  nel  settore  della
sicurezza  sociale  e le aziende operanti nel settore dell'assistenza
sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la lettera d) del comma 1 dell'Art. 3 e' soppressa;
      b) il comma 3 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  E'  consentito  provvedere  secondo gli usi del commercio,
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  massimo  pari  a
centotrentamila  euro  al  netto dell'IVA. Tale procedura comporta la
richiesta  di almeno tre preventivi qualora l'importo della spesa non
superi  l'ammontare  di  cinquantamila  euro  al netto dell'IVA, e di
almeno  cinque  preventivi qualora l'importo della spesa sia compreso
tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell'IVA; la scelta
del  contraente  puo'  avvenire  in  base al criterio del prezzo piu'
basso  o  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; e' consentito
prescindere  dalla richiesta di pluralita' dei preventivi nel caso di
nota  specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche   tecniche   o   di   mercato,  oppure  nel  caso  di
completamento  delle prestazioni non previste nel contratto in corso,
qualora   non   sia   possibile   imporne   l'esecuzione  nell'ambito
dell'oggetto   principale   del  contratto  medesimo,  ovvero  quando
l'importo  della  spesa  non  superi l'ammontare di ventimila euro al
netto dell'IVA.»;
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.  I  titolari  della  funzione  economale  designati dai
provvedimenti     organizzativi    dell'amministrazione    provvedono
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  e al pagamento delle relative
spese,  nei  casi  previsti  dal  regolamento di contabilita' entro i
limiti   di  spesa  fissati  con  provvedimento  dell'amministrazione
stessa.»;
      d) i commi 4 e 6 dell'Art. 3 sono abrogati;
      e) il comma 5 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «5. Per gli enti del settore sanita' e le ASP di cui alla legge
regionale  13 febbraio  2003,  n.  1 (Riordino della disciplina delle
istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  operanti  in
Lombardia)  i  contratti  di  fornitura  di beni e servizi di importo
inferiore  alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di
diritto  privato  con  le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi atti
aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.»;
      f) il comma 7 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «7.  Le procedure previste dal presente articolo possono essere
esperite  anche  avvalendosi  del supporto di strumenti elettronici e
telematici,  nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e
della  concorrenza,  di  semplificazione, trasparenza ed economicita'
dell'azione  amministrativa,  nonche'  di  parita' di trattamento dei
partecipanti.»;
      g) dopo il comma 7 dell'Art. 3 sono aggiunti i seguenti:
      «7-bis.   Nel  pubblico  incanto  esperito  mediante  strumenti
elettronici  e  telematici,  il termine minimo per la ricezione delle
offerte  puo'  essere  ridotto  fino  a  tredici giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette,
esperite con le medesime modalita', il termine per la ricezione delle
domande  di  partecipazione  puo'  essere ridotto fino a dieci giorni
dalla  data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per
la   ricezione  delle  offerte  fino  a  tredici  giorni  dalla  data
dell'invio  degli  inviti.  La  facolta'  di riduzione dei termini e'
ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni:
        a)  la procedura riguardi l'acquisizione di beni o servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
        b)  il  bando,  il  capitolato e ogni altro documento di gara
siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato;
        c)  sia  previsto che l'offerta e, nelle procedure ristrette,
la domanda di partecipazione e l'invito a presentare offerta, debbano
essere trasmesse in via telematica.
      7-ter.  Nelle  procedure  esperite  con modalita' elettronica e
telematica,   avuto   riguardo   alla  specificita'  degli  strumenti
utilizzati,  il  bando  puo'  stabilire  che la seduta di gara non si
svolga in forma pubblica.
      7-quater.  Nelle  procedure  esperite  mediante  il supporto di
strumenti   elettronici  e  telematici,  qualora  il  valore  stimato
dell'appalto  sia inferiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione
puo'  essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso
una  o  piu'  fasi successive. Il rilancio dinamico puo' riguardare i
prezzi   nonche',   quando   l'appalto   e'  aggiudicato  all'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  i  valori  degli  altri  elementi
dell'offerta,  a condizione che essi possano essere espressi in cifre
o   percentuali   in  modo  da  essere  suscettibili  di  valutazione
automatica.
      7-quinquies. Per l'applicazione del comma 7-bis, il sito di cui
alla  lettera b),  fino  all'attivazione  del sito internet regionale
appositamente   dedicato,   e'   da   intendersi   quello   dell'ente
appaltante.».
    5.  Alla  legge  regionale  28 marzo  2000,  n. 19 (Variazioni al
bilancio  per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale
2000-2002  con  modifiche  di leggi regionali - I provvedimento) sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 2  dell'Art. 1 le parole: «tasso variabile o fisso
annuo  iniziale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tasso  fisso o
variabile annuo iniziale»;
      b)  al  comma 10  dell'Art.  1 e' soppressa la frase finale del
comma 2-ter, dopo le parole « di cui all'Art. 2».
    6.  Alla  legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del
Comitato  regionale  per  le comunicazioni (CORECOM)» e' apportata la
seguente modifica:
      a) dopo il comma 1 dell'Art. 17 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. In sede di prima applicazione il comitato, nominato con
deliberazione del consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004,
resta  in  carica fino alla fine dell'ottava legislatura, fatto salvo
il caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale.».
    7.  Alla  legge  regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi
regionali   in   materia  di  organizzazione,  sviluppo  economico  e
territorio.  Collegato  ordinamentale  2004) e' apportata la seguente
modifica;
      a) al  comma 1 dell'Art. 3 dopo le parole: «la giunta regionale
e' autorizzata» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2004».
    8.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale  in  relazione  alle rispettive competenze sono autorizzati
nell'anno  2005 ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento
del  fondo  per  l'incentivazione  delle  politiche di sviluppo delle
risorse  umane  e  della  produttivita'  dell'anno  2005 previsto dal
contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  per  le
finalita'  di  spesa  previste  dal  contratto  medesimo, fino ad una
percentuale del dodici per cento dell'ammontare complessivo del fondo
determinato per l'anno 2004.
    9.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale,    nell'adozione    degli    atti   spettanti   ai   sensi
rispettivamente   della   legge   regionale  23 luglio  1996,  n.  16
(Ordinamento  della  struttura  organizzativa e della dirigenza della
giunta  regionale)  e  della  legge regionale 7 settembre 1996, n. 21
(Ordinamento  della  struttura  organizzativa  e  della dirigenza del
consiglio regionale), individuano forme organizzative adeguate a dare
piena  attuazione  ai principi costituzionali introdotti con la legge
costituzionale  del  22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione   diretta   del   Presidente   della  giunta  regionale  e
l'autonomia  statutaria  delle regioni) e la legge costituzionale del
18 ottobre  2001,  n.  3  (Modifiche  al titolo V della parte seconda
della   Costituzione).  A  tal  fine  i  competenti  organi  adottano
soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
      a) il   raccordo   intersettoriale   nello   svolgimento  delle
funzioni;
      b) il   coordinamento   di   tutte   le   funzioni  direzionali
trasversali  per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura
regionale;
      c) il  raccordo  tra  gli  organi  di  governo  regionale  e le
strutture amministrativo-gestionali.
    10.  Per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  le  assunzioni a tempo
indeterminato  del  personale  del consiglio regionale e della giunta
regionale   sono   attivate   sulla  base  della  determinazione  del
fabbisogno di personale, nei limiti della dotazione organica.
    11.  Per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  le  assunzioni a tempo
indeterminato del personale degli enti strumentali della Regione sono
attivate  sulla  base  della determinazione del fabbisogno annuale di
personale effettuata in conformita' a quanto previsto dallo Statuto e
dalle   leggi   regionali   che   ne   disciplinano  l'ordinamento  e
l'organizzazione.
    12.  Per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  le  assunzioni a tempo
indeterminato  del  personale delle aziende sanitarie sono effettuate
sulla  base  della determinazione del fabbisogno annuale effettivo di
personale,  secondo  i  criteri e le modalita' stabilite dall'Art. 4,
comma 3,  della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed
integrazioni  a  disposizioni legislative a supporto della manovra di
finanza regionale).
    13. L'Agenzia regionale per il lavoro gestisce gli elenchi di cui
all'Art.  34  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche)  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
giunta regionale.
    14.  Le  assunzioni  di  cui ai commi 10, 11 e 12 devono comunque
assicurare  il  contenimento  delle  spese  per  il  personale  e  la
tendenziale  riduzione  degli  organici,  ai  fini del concorso della
Regione Lombardia agli obiettivi di finanza pubblica.
    15.  Ai  fini  del  concorso  al conseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica, nel triennio 2005/2007, il personale regionale con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e'  collocato a riposo
d'ufficio  al  compimento  del  sessantacinquesimo anno d'eta', se in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
    16.  E' esclusa nel suddetto periodo l'applicazione dell'Art. 16,
comma 1,  primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503  (Norme  per  il  riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma  dell'Art.  3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421).
    17. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente
al  verificarsi  della  condizione prevista ed opera dal primo giorno
del  mese  successivo  a  quello  di  compimento  dell'eta' di cui al
comma 15.
    18.  In  deroga  alle  procedure  di  cui  alla  legge  regionale
28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per
la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale.
Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34),
la   giunta   regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un  ulteriore
contributo  sui  costi  aggiuntivi  per la realizzazione del progetto
relativo alla tratta Bergamo-Albino della Tramvia delle Valli, per un
importo  non  superiore  a  3.500.000 euro, ferma restando l'avvenuta
copertura  finanziaria  da  parte  dei  soggetti cofinanziatori della
residua quota dei suddetti costi aggiuntivi.
    19. Nell'ambito delle finalita' di cui all'Art. 2, comma 4, della
legge  regionale  22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione
regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo
regionale  e  interventi  istituzionali  e  programmatici con rilievo
finanziario),  per  la  partecipazione  della  Regione Lombardia alla
realizzazione  di  progetti  di cooperazione e per investimenti nelle
aree  colpite  dal  maremoto del 26 dicembre 2004, e' autorizzata per
l'anno 2005 una spesa aggiuntiva complessiva di euro 4.000.000 di cui
euro 1.700.000 di parte corrente ed euro 2.300.000 di parte capitale.