(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia istituzionale 1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 4 dell'Art. 34, dopo le parole: «Il Bollettino ufficiale della Regione e' un quotidiano e viene distribuito», sono soppresse, le seguenti: «a pagamento». 2. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 1, dopo le parole: «della Regione Lombardia sono aggiunte le seguenti: «e di altri premi della Regione Lombardia»; b) al comma 2 dell'Art. 6 le parole: «con proprio decreto» sono soppresse; c) al comma 1 dell'Art. 7 le parole: «che li concede con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e sono concessi dallo stesso». 3. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione e successive modificazioni". Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)» e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell'Art. 12 e' inserito il seguente: «1-bis. L'erogazione del contributo e' subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche peri contributi FRISL gia' assegnati.». 4. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attivita' contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell'Art. 3 e' soppressa; b) il comma 3 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «3. E' consentito provvedere secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di beni e servizi di importo massimo pari a centotrentamila euro al netto dell'IVA. Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di cinquantamila euro al netto dell'IVA, e di almeno cinque preventivi qualora l'importo della spesa sia compreso tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell'IVA; la scelta del contraente puo' avvenire in base al criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; e' consentito prescindere dalla richiesta di pluralita' dei preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nel caso di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro al netto dell'IVA.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I titolari della funzione economale designati dai provvedimenti organizzativi dell'amministrazione provvedono all'acquisizione di beni e servizi e al pagamento delle relative spese, nei casi previsti dal regolamento di contabilita' entro i limiti di spesa fissati con provvedimento dell'amministrazione stessa.»; d) i commi 4 e 6 dell'Art. 3 sono abrogati; e) il comma 5 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «5. Per gli enti del settore sanita' e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalita' stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.»; f) il comma 7 dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «7. Le procedure previste dal presente articolo possono essere esperite anche avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di parita' di trattamento dei partecipanti.»; g) dopo il comma 7 dell'Art. 3 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Nel pubblico incanto esperito mediante strumenti elettronici e telematici, il termine minimo per la ricezione delle offerte puo' essere ridotto fino a tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette, esperite con le medesime modalita', il termine per la ricezione delle domande di partecipazione puo' essere ridotto fino a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per la ricezione delle offerte fino a tredici giorni dalla data dell'invio degli inviti. La facolta' di riduzione dei termini e' ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la procedura riguardi l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; b) il bando, il capitolato e ogni altro documento di gara siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato; c) sia previsto che l'offerta e, nelle procedure ristrette, la domanda di partecipazione e l'invito a presentare offerta, debbano essere trasmesse in via telematica. 7-ter. Nelle procedure esperite con modalita' elettronica e telematica, avuto riguardo alla specificita' degli strumenti utilizzati, il bando puo' stabilire che la seduta di gara non si svolga in forma pubblica. 7-quater. Nelle procedure esperite mediante il supporto di strumenti elettronici e telematici, qualora il valore stimato dell'appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione puo' essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso una o piu' fasi successive. Il rilancio dinamico puo' riguardare i prezzi nonche', quando l'appalto e' aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i valori degli altri elementi dell'offerta, a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica. 7-quinquies. Per l'applicazione del comma 7-bis, il sito di cui alla lettera b), fino all'attivazione del sito internet regionale appositamente dedicato, e' da intendersi quello dell'ente appaltante.». 5. Alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 19 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-2002 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'Art. 1 le parole: «tasso variabile o fisso annuo iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «tasso fisso o variabile annuo iniziale»; b) al comma 10 dell'Art. 1 e' soppressa la frase finale del comma 2-ter, dopo le parole « di cui all'Art. 2». 6. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)» e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell'Art. 17 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione il comitato, nominato con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell'ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale.». 7. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004) e' apportata la seguente modifica; a) al comma 1 dell'Art. 3 dopo le parole: «la giunta regionale e' autorizzata» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2004». 8. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati nell'anno 2005 ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' dell'anno 2005 previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalita' di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del dodici per cento dell'ammontare complessivo del fondo determinato per l'anno 2004. 9. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'adozione degli atti spettanti ai sensi rispettivamente della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale), individuano forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) e la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine i competenti organi adottano soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare: a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni; b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale; c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali. 10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale del consiglio regionale e della giunta regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale, nei limiti della dotazione organica. 11. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale degli enti strumentali della Regione sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformita' a quanto previsto dallo Statuto e dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione. 12. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle aziende sanitarie sono effettuate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale effettivo di personale, secondo i criteri e le modalita' stabilite dall'Art. 4, comma 3, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale). 13. L'Agenzia regionale per il lavoro gestisce gli elenchi di cui all'Art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale. 14. Le assunzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 devono comunque assicurare il contenimento delle spese per il personale e la tendenziale riduzione degli organici, ai fini del concorso della Regione Lombardia agli obiettivi di finanza pubblica. 15. Ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2005/2007, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', se in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. 16. E' esclusa nel suddetto periodo l'applicazione dell'Art. 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'Art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 17. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' di cui al comma 15. 18. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34), la giunta regionale e' autorizzata a concedere un ulteriore contributo sui costi aggiuntivi per la realizzazione del progetto relativo alla tratta Bergamo-Albino della Tramvia delle Valli, per un importo non superiore a 3.500.000 euro, ferma restando l'avvenuta copertura finanziaria da parte dei soggetti cofinanziatori della residua quota dei suddetti costi aggiuntivi. 19. Nell'ambito delle finalita' di cui all'Art. 2, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), per la partecipazione della Regione Lombardia alla realizzazione di progetti di cooperazione e per investimenti nelle aree colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, e' autorizzata per l'anno 2005 una spesa aggiuntiva complessiva di euro 4.000.000 di cui euro 1.700.000 di parte corrente ed euro 2.300.000 di parte capitale.